Maltrattamenti sugli animali
Chi maltratta un animale per crudeltà o senza necessità rischia la reclusione da tre mesi a un anno o la multa da 3.000 a 15.000 euro.
Questa è una delle novità contenute nella legge n. 189 del 20 luglio 2004 che introduce nel codice penale il Titolo IX-bis intitolato "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" e che prevede un'inasprimento delle sanzioni per i maltrattamenti, i combattimenti clandestini, le competizioni non autorizzate e l'abbandono di animali.
Il provvedimento sancisce altresì il divieto di utilizzare cani o gatti per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonchè di commercializzare o introdurre le stesse in Italia.
(Altalex, 3 agosto 2004)
LEGGE 20 luglio 2004, n.189
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche' di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
(Gazzetta Ufficiale N. 178 del 31 Luglio 2004)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 (Modifiche
al codice penale).
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale e' inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudelta' o
senza necessita', cagiona la morte di un animale e' punito con la reclusione da
tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudelta' o
senza necessita', cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a
sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche ecologiche e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno o
con la multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno
alla salute degli stessi.
La pena e' aumentata della meta' se dai fatti di cui al primo comma
deriva la morte dell'animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o
manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e' punito con la
reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta' se i fatti di cui al primo
comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al
fine di trarne profitto per se' od altri ovvero se ne deriva la morte
dell'animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). -
Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non
autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrita' fisica e'
punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000
euro.
La pena e' aumentata da un terzo alla meta':
1) se le predette attivita' sono compiute in concorso con minorenni o da
persone armate;
2) se le predette attivita' sono promosse utilizzando videoriproduzioni
o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o
delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma
dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando
animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla
loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e' punito con la
reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La
stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali
impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se
consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di
concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle
competizioni di cui al primo comma e' punito con la reclusione da tre mesi a due
anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna,
o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444
del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter,
544-quater e 544-quinquies, e' sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo
che appartenga a persona estranea al reato.
E' altresi' disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attivita'
di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di
condanna o di applicazione della pena su richiesta e' pronunciata nei confronti
di chi svolge le predette attivita'. In caso di recidiva e' disposta
l'interdizione dall'esercizio delle attivita' medesime".
2. All'articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole:
"e' punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato".
3. L'articolo 727 del codice penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici
o che abbiano acquisito abitudini della cattivita' e' punito con l'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti
del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il titolo IX del libro II del codice penale reca:
«Dei delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume».
- Si riporta il testo dell'art. 638 del codice penale, come modificato
dalla legge qui pubblicata:
«Art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui). - Chiunque
senza necessita' uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che
appartengono ad altri e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato
a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa
fino a lire seicentomila.
La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede
d'ufficio, se il fatto e' commesso su tre o piu' capi di bestiame raccolti in
gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in
mandria.
Non e' punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi
da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno».
Art. 2.
(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E' vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la
produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e
articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli
o dalle pellicce dei medesimi, nonche' commercializzare o introdurre le stesse
nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' punita con l'arresto da
tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del
materiale di cui al comma 1.
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del
codice penale)
1. Dopo l'articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del
codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni
del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi
previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di
trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli
stessi, di attivita' circense, di giardini zoologici, nonche' dalle altre leggi
speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II
del codice penale non si applicano altresi' alle manifestazioni storiche e
culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati).
- Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati
ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del
Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno":
2. Il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale e' adottato entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8,
le parole: "ai sensi dell'articolo 727 del codice penale" sono sostituite dalle
seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a
15.000 euro".
2. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e' abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' abrogato;
b) all'articolo 2, lettera a), le parole: "dell'articolo 491 del codice penale"
sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice
penale e dell'articolo 727 del medesimo codice";
c) all'articolo 8, le parole: "dell'articolo 491" sono sostituite dalle
seguenti: "dell'articolo 727".
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 116, (Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione
degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici), come
modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 4. - 1. Gli esperimenti di cui all'art. 3 possono essere eseguiti
soltanto quando, per ottenere il risultato ricercato, non sia possibile
utilizzare altro metodo scientificamente valido, ragionevolmente e praticamente
applicabile, che non implichi l'impiego di animali.
2. Quando non sia possibile ai sensi del comma 1 evitare un esperimento,
si deve documentare all'autorita' sanitaria competente la necessita' del ricorso
ad una specie determinata e al tipo di esperimento; tra piu' esperimenti debbono
preferirsi':
1) quelli che richiedono il minor numero di animali;
2) quelli che implicano l'impiego di animali con il piu' basso sviluppo
neurologico;
3) quelli che causano meno dolore, sofferenza, angoscia o danni
durevoli;
4) quelli che offrono maggiori probabilita' di risultati soddisfacenti.
3. Tutti gli esperimenti devono essere effettuati sotto anestesia
generale o locale.
4. Un animale non puo' essere utilizzato piu' di una volta in
esperimenti che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti.
5. Gli esperimenti devono essere eseguiti, direttamente o sotto la loro
diretta responsabilita', da laureati in medicina e chirurgia, medicina
veterinaria, biologia, scienze naturali o da persone munite di altro titolo
riconosciuto idoneo ed equivalente con decreto del Ministro della sanita', di
concerto con il Ministro della universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica.
6. Le persone che effettuano esperimenti o quelle persone che si
occupano direttamente o con compiti di controllo di animali utilizzati in
esperimenti devono avere un'istruzione e una formazione adeguata.
7. La persona che esegue l'esperimento o ne ha la supervisione deve
inoltre avere una formazione scientifica attinente alle attivita' sperimentali
di sua competenza ed essere in grado di manipolare e curare gli animali di
laboratorio, deve inoltre aver dimostrato all'autorita' competente di aver
raggiunto un sufficiente livello di formazione in proposito.
8. Le violazioni di cui al comma 3, sono punite con la reclusione da tre
mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro, oltre che con la sanzione
amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni; in caso di violazione
continuata o di recidiva, la sanzione amministrativa e' aumentata di un terzo e,
indipendentemente dal procedimento penale, il responsabile viene sospeso per un
massimo di cinque anni da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti su
animali.
9. Per le violazioni al comma 4, si applica la sanzione amministrativa,
pecuniaria di cui al comma 8 diminuita di un terzo.
10. Le violazioni ai commi 5, 6 e 7 sono punite, salvo che il fatto
costituisca reato, con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5 milioni a
lire 40 milioni».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281,
(Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo),
come modificato dalla legge qui pubblicata:
«Art. 5 (Sanzioni). - 1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi
altro animale custodito nella propria abitazione, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un
milione.
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui al
comma 1 dell'art. 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma di lire centocinquantamila.
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe di cui al comma 1
dell'art. 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in
violazione delle leggi vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
5. (Comma abrogato).
6. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui ai commi 1,
2, 3 e 4 confluiscono nel fondo per l'attuazione della presente legge previsto
dall'art. 8.».
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 8 della legge 12 giugno 1913,
n. 611 (Provvedimenti per la protezione degli animali), come modificati dalla
legge qui pubblicata:
«Art. 2. - Possono conseguire la personalita' giuridica le Societa'
protettrici degli animali che si prefiggono tutti od alcuno degli scopi seguenti
o scopi affini:
a) promuovere, anche a mezzo di agenti propri, la piu' efficace
applicazione del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell'art. 727
del medesimo codice e delle disposizioni stabilite nella presente o in altre
leggi o regolamenti dello Stato o dei comuni, riflettenti la protezione degli
animali;
b) frenare i mali trattamenti e le eccessive fatiche, a cui possono
essere assoggettati gli animali, istruendo i conducenti ed i guardiani nella
loro arte, e ammaestrandoli a proporzionare le fatiche alle forze degli animali
e a trame il miglior risultato utile, senza che ne siano debilitati o vessati;
c) educare le popolazioni a non incrudelire verso gli animali, sia col
mezzo di pubbliche e popolari conferenze, sia distribuendo opuscoli o stampati,
sia concedendo premi agli insegnanti che diano nella scuola speciali istruzioni
sulla necessita' di proteggere gli animali.».
«Art. 8. - Meta' delle ammende a cui siano condannati i contravventori
alle disposizioni della presente legge e dell'art. 727 del codice penale, in
seguito a denuncia delle guardie delle Societa' protettrici degli animali, sono
devolute alle Societa' stesse.».
Art. 5.
(Attivita' formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, l'integrazione dei programmi didattici delle
scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva
educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e
del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Art. 6.
(Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con
decreto del Ministro dell'interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole
e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di
coordinamento dell'attivita' della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri,
del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi
di polizia municipale e provinciale..
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative
alla protezione degli animali e' affidata anche, con riguardo agli animali di
affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi
di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale,
alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile
riconosciute.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per lo Stato e gli enti locali.
Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 55 e 57 del codice di procedura
penale:
«Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1. La polizia
giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati,
impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori,
compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere
quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.
2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata dall'autorita'
giudiziaria.
3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e
dagli agenti di polizia giudiziaria».
«Art. 57. (Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria).
- 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di
polizia giudiziaria:
a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli
altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei
carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo
forestale dello Stato nonche' gli altri appartenenti alle predette forze di
Polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale
qualita';
c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di
Stato ovvero un comando dell'Arma dei carabinieri o della guardia di finanza.
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento
dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualita';
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le
guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le
guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio;
3. Sono altresi' ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti
del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone
alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'art.
55.».
Art. 7.
(Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e
gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale perseguono finalita' di tutela degli interessi
lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 91 del codice di procedura penale:
«Art. 91 (Diritti e facolta' degli enti e delle associazioni
rappresentativi di interessi lesi dal reato).
- 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali,
anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state
riconosciute, in forza di legge, finalita' di tutela degli interessi lesi dal
reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e
le facolta' attribuiti alla persona offesa dal reato».
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale vedi art. 3 della presente legge.
Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste
dalla presente legge affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate
alle associazioni o agli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di
ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del
numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il
programma degli interventi per l'attuazione della presente legge e per la
ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 19-quater delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale vedi note art. 3 della presente legge.
Art. 9.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita
del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto
n. 432):
Presentato dall'on. Grignaffini ed altri 4 giugno 2001;
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 dicembre
2001 con parere delle commissioni I, V, VII, XII, XIII e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla II commissione il 9 e 17 aprile 2002; 7
- 16 e 30 maggio 2002; 4 e 20 giugno 2002; 17 - 23 - 24 e 25 luglio 2002; 25
settembre 2002.
Esaminato in aula il 14 gennaio 2003 e approvato in un testo unificato con A.C.
n. 1222 (on.le Azzolini ed altri);
A.C. n. 2467 (On.le Zanella ed altri) A.C. n. 2610 (on.
Zanella ed altri) il 15 gennaio 2003.
Senato della Repubblica
(atto n. 1930):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 27 gennaio
2003 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª giunta
per gli affari delle Comunita' europee e parlamentare per le questioni
regionali.
Assegnato nuovamente alla 2ª commissione, in sede referente, il 4 febbraio 2003.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede referente, il 27 febbraio 2003; 4 - 25 e
26 marzo 2003; 1° aprile 2003; 12 - 19 e 25 giugno 2003; 1° luglio 2003.
Assegnato ancora alla 2ª commissione, in sede deliberante il 16 luglio 2003.
Esaminato dalla 2ª commissione, in sede deliberante, il 16 luglio 2003 ed
approvato con modificazioni, in un testo unificato, con A.S. n. 42 (sen.
Acciarini ed altri), A.S. n. 294 (sen. Ripamonti), A.S. n.
302 (sen. Ripamonti ed altri), A.S. n. 789 (sen. Pace ed altri); A.S. n.
926 (sen. Chincarini ed altri), A.S. n. 1118 (sen. Acciarini ed altri), A.S. n.
1397 (sen. Bucciero ed altri), A.S. n. 1445 (sen. Buongiorno ed altri); A.S.
1541 (sen. Peruzzotti ed altri), A.S. n. 1542 (sen. Centaro ed altri); A.S. n.
1554 (sen. Specchia ed altri); A.S. n. 1783 (sen. Zancan ed altri) il 17 luglio
2003.
Camera dei deputati (atto
n. 432 - 1222 - 2467 - 2610 - B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 luglio 2003
con pareri delle commissioni I, IV, V, VI, VII, XII, XIII, e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla II commissione in sede referente il 24 e 30 luglio 2003; 9 e 24
settembre 2003, 8 - 21 e 23 ottobre 2003; 27 gennaio 2004;
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa il 7 aprile 2004.
Esaminato dalla II commissione in sede legislativa, il 7 aprile e approvato con
modificazioni il 21 aprile 2004.
Senato della Repubblica
(atto n. 1930 - 42 - 294 - 302 -
789 - 926 - 1118 -1397 - 1445 - 1541 - 1542 - 1554 - 1783 - B):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 28 aprile
2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 9ª, 10ª, 12ª, 13ª, 14ª e
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 2ª commissione il 6 luglio 2004 ed approvato l'8 luglio 2004.