MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 28 marzo 2007

Modifica all'ordinanza 12 dicembre 2006 «Tutela dell'incolumita'
pubblica dall'aggressione di cani».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decretodel Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 10 della Convenzione europea per la protezione deglianimali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987,
firmata anche dall'Italia;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, legge quadro in materia dianimali d'affezione e prevenzione del randagismo, in particolareall'art. 1 che stabilisce che lo Stato promuove e disciplina latutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudelta'contro di essi e favorisce la corretta convivenza tra uomo ed
animale;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di adottare, in attesa
dell'emanazione di una disciplina normativa organica in materia,
disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Vista l'ordinanza 12 dicembre 2006 «Tutela dell'incolumita'
pubblica dall'aggressione di cani»;

Considerato che il taglio della coda dei cani se eseguitoprecocemente da un medico veterinario non comporta eccessive
sofferenze all'animale, si possono parzialmente accogliere le
richieste rappresentate dall'Ente nazionale della cinofilia italiana(ENCI) per una deroga al divieto di cui all'art. 1, comma 1,
lettera e), punto i) dell'ordinanza 12 dicembre 2006, sino
all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia;

Tenuto conto delle motivazioni avanzate dallo stesso ENCI circa il
mantenimento della variabilita' genetica, la deroga al divieto
riguarda esclusivamente le razze canine riconosciute dalla F.C.I. concaudotomia prevista dallo standard;

Considerato che il riferimento all'art. 2, comma 6, legge 14 agosto1991, n. 281, puo' indurre ad una non corretta interpretazionedell'art. 5, comma 5, dell'ordinanza 12 dicembre 2006;

Ordina:
Art. 1.
L'ordinanza 12 dicembre 2006 «tutela dell'incolumita' pubblicadall'aggressione di cani» e' modificata nel modo seguente:

1. all'art. 1, comma 1, lettera e), punto i) dopo la parola
«coda» e' inserita la seguente frase «fatta eccezione per i caniappartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. con
caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una leggedi divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, oveconsentito, deve essere eseguito da un medico veterinario entro laprima settimana di vita»;
2. all'art. 5, comma 5 e' eliminata la frase «ivi compresa lavalutazione ai sensi dell'art. 2, comma 6, legge 14 agosto 1991, n.
281».
La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla datadella sua pubblicazione ed ha efficacia sino al 13 gennaio 2008.

Roma, 28 marzo 2007
Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2007Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 133