Milano, 15 luglio 2008
Relativamente alla partecipazione alle esposizioni dei soggetti con code e orecchie tagliate, il Consiglio Direttivo del 7 luglio 2008, prese in esame le proposte del Comitato Consultivo degli Esperti, ha deliberato di comunicare agli esperti giudici di esposizione il seguente comportamento da adottare.
L’esperto giudice, nell’esaminare il soggetto, deve
attenersi scrupolosamente allo standard di razza in vigore.
I cani nati in Italia successivamente al 12.1.2007 (ordinanza Turco) dovranno
essere giudicati con coda integra, fatta eccezione per i soggetti appartenenti
alle razze con caudotomia prevista dallo standard FCI.
I cani nati in Italia successivamente al 12.1.2007 dovranno essere giudicati con
orecchie integre.
L’esperto giudice deve comunque procedere alla valutazione ed al giudizio dei
soggetti con orecchie e/o coda tagliate purché nati prima del 12.1.2007 e
precedentemente all’ultima eventuale modifica dello standard morfologico se
questo ha introdotto la sola previsione di coda e/o orecchie integre.
Si ricorda che l’articolo 1.2 dell’ordinanza Turco prevede che il divieto di
interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un cane non si applica
agli interventi curativi necessari per ragioni di medicina veterinaria e che
questi ultimi dovranno essere attestati da apposita certificazione medico
veterinaria.
Il Direttore Generale
Responsabile dell’Ufficio Centrale
Del Libro genealogico
Fabrizio Crivellari